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Roma, 8 settembre 2017

 

Circolare n. 152/2017

 

Oggetto: Codice della Strada – Controllo del sovraccarico – Dichiarazione dello speditore – D.M. 6.4.2017 su G.U. n.132 del 9.6.2017.

 

Con il provvedimento in oggetto è stata recepita la Direttiva Comunitaria n.2015/719 sui pesi e dimensioni dei veicoli commerciali.

 

La novità principale delle nuove disposizioni riguarda i controlli per scoraggiare il sovraccarico. In particolare è stato previsto che per il trasporto di container e casse mobili lo speditore debba consegnare una dichiarazione al vettore indicante il peso del container o cassa mobile trasportati. L’elenco dei documenti con cui dichiarare il peso sarà individuato con successivo decreto dal Ministero Infrastrutture e Trasporti che a tal fine ha promosso prima della pausa estiva un incontro con le associazioni interessate.

 

Dal 2021 (segnatamente dal 27 maggio 2021), dovrà inoltre essere predisposto dalle Autorità un piano di controlli sul sovrappeso attraverso sistemi di rilevazione automatica collocati sulle infrastrutture, ovvero apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli.

 

Riguardo le dimensioni, il decreto ha previsto che i veicoli equipaggiati con dispositivi aerodinamici possano superare la lunghezza massima prevista. Inoltre è stata esplicitata la definizione di trasporto intermodale, intendendo per tale il trasporto combinato di uno o più container o casse mobili per una lunghezza che può arrivare fino a 45 piedi.

 

Si fa riserva di tornare sull’argomento non appena il Ministero andrà avanti nell’individuazione dei documenti per la dichiarazione dello speditore.

 

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Codirettore

D/d

 

 

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G.U. n.132 del 9.6.2017

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 aprile 2017 

Recepimento della direttiva n. 2015/719 del Parlamento europeo e  del

Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva n. 96/53/CE,

che stabilisce, per  taluni  veicoli  stradali  che  circolano  nella

Comunita', le dimensioni massime autorizzate nel  traffico  nazionale

ed  internazionale  e  i  pesi  massimi  autorizzati   nel   traffico

internazionale.

 

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

                           E DEI TRASPORTI

 

                               Adotta

                        il seguente decreto:

 

                               Art. 1

 Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e

  del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 1998.

  1. Al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e  del

Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 1998 sono apportate le seguenti

modificazioni:

    a) all'art. 1,  comma  1,  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla

seguente:

  «a) alle dimensioni dei veicoli a motore delle categorie M2 ed  M3,

e dei loro rimorchi della categoria O, e dei veicoli a  motore  delle

categorie N2 ed N3, e dei loro rimorchi delle  categorie  O3  ed  O4,

quali definiti  nell'allegato  II  del  decreto  del  Ministro  delle

infrastrutture  e  dei  trasporti  28  aprile   2008   e   successive

modificazioni;»;

    b) all'art. 2, comma 1:

      1) dopo la definizione: «carico indivisibile», sono inserite le

seguenti:

      «combustibili alternativi», combustibili o fonti di energia che

fungono, almeno in  parte,  da  sostituti  delle  fonti  di  petrolio

fossile nella fornitura di energia per il  trasporto  e  che  possono

contribuire alla sua decarbonizzazione e  migliorare  le  prestazioni

ambientali del settore dei trasporti, che consistono in:

  a) elettricita' consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici;

  b) idrogeno;

  c) gas naturale, compreso  il  biometano,  in  forma  gassosa  (gas

naturale compresso - GNC) e liquefatta  (gas  naturale  liquefatto  -

GNL);

  d) gas di petrolio liquefatto (GPL);

  e) energia meccanica immagazzinata/prodotta  a  bordo,  incluso  il

calore di scarto;

      «veicolo alimentato con combustibili alternativi», un veicolo a

motore alimentato del tutto o in parte da un combustibile alternativo

e che e' stato omologato nel quadro della direttiva 2007/46/CE;

      «operazione di trasporto intermodale»:

  a) le operazioni di trasporto combinato,  di  cui  all'art.  1  del

decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  15  febbraio

2001, e successive modificazioni, che comportano il trasporto di  uno

o piu' container o casse mobili, fino a una lunghezza totale  massima

di 45 piedi, oppure

  b) le operazioni di trasporto che comportano il trasporto di uno  o

piu' container o casse mobili, fino a una lunghezza totale massima di

45 piedi, per vie navigabili interne, purche'  il  tragitto  stradale

iniziale o finale non superi 150 km. nel territorio  dell'Unione.  La

su  menzionata  distanza  di  150  km.  puo'  essere   superata   per

raggiungere il piu' vicino  terminale  di  trasporto  idoneo  per  il

servizio previsto, nel caso di:

  1) veicoli conformi all'allegato I, punto 2.2.2, lettera a)  o  b),

oppure

  2) veicoli conformi all'allegato I, punto 2.2.2, lettera c)  o  d),

nel caso in cui tali distanze siano  consentite  nello  Stato  membro

interessato. Per le operazioni  di  trasporto  intermodale,  il  piu'

vicino terminale di trasporto idoneo di erogazione del servizio  puo'

essere situato in uno Stato membro diverso  da  quello  in  cui  sono

avvenute le operazioni di carico o scarico;

  «speditore», un'entita' giuridica o una persona fisica o  giuridica

che e' indicata  nella  polizza  di  carico  o  in  un  documento  di

trasporto equivalente, come una polizza di carico «cumulativa», quale

speditore e/o in nome della quale o per conto della  quale  e'  stato

concluso un contratto di trasporto con l'impresa di trasporto;»;

      2) al secondo periodo, le parole: «della direttiva  70/156/CEE»

sono sostituite dalle  seguenti:  «del  decreto  del  Ministro  delle

infrastrutture  e  dei  trasporti  28  aprile   2008   e   successive

modificazioni»;

    c) all'art. 4:

  1) al comma 4, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

  2) i commi 6 e 7 sono abrogati;

    d) l'art. 5 e' sostituito dal seguente:

  «5. Gli autoarticolati immessi in circolazione anteriormente al  1°

gennaio  1991  e  che  non  sono  conformi  alle  specifiche  di  cui

all'allegato I, punti 1.6 e  4.4,  si  considerano  conformi  a  tali

specifiche, ai fini dell'art. 3, se non superano la lunghezza  totale

di 15,50 m.»;

    e) l'art. 8 e' sostituito dal seguente:

  «Art. 8 - 1. Al fine  di  migliorarne  l'efficienza  energetica,  i

veicoli o i veicoli combinati che sono  equipaggiati  di  dispositivi

aerodinamici rispondenti ai requisiti, di cui ai commi 2 e 3, e  sono

conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

28 aprile  2008  e  successive  modificazioni,  possono  superare  le

lunghezze massime previste all'allegato I, punto 1.1, allo  scopo  di

permettere l'installazione di tali dispositivi sulla parte posteriore

dei veicoli o dei veicoli combinati. I veicoli o i veicoli  combinati

equipaggiati di tali dispositivi devono essere conformi  all'allegato

I, punto 1.5, e i superamenti  della  lunghezza  massima  non  devono

comportare un aumento della lunghezza di carico  di  tali  veicoli  o

veicoli combinati.

  2. Prima dell'immissione sul mercato, i  dispositivi  aerodinamici,

di cui al comma 1, che superano 500 mm. di lunghezza, sono  omologati

ai sensi delle norme in materia di omologazione, di  cui  al  decreto

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28  aprile  2008  e

successive modificazioni.

  3. I dispositivi aerodinamici, di cui al comma 1, devono soddisfare

le seguenti condizioni operative:

  a) ove sia a rischio la sicurezza di altri utenti  della  strada  o

del  conducente,  devono  essere  piegati,  ritratti  o  rimossi  dal

conducente;

  b) il loro uso sulle infrastrutture stradali urbane  e  interurbane

deve tener conto delle caratteristiche specifiche delle zone  in  cui

il limite di velocita' e' inferiore o uguale ai 50 km orari e in  cui

e' piu' probabile la presenza di utenti della strada vulnerabili;

  c) il loro  uso  deve  essere  compatibile  con  le  operazioni  di

trasporto  intermodali  e,  in  particolare,  allorche'  ritratti   o

piegati, non devono superare di oltre 20  cm.  la  lunghezza  massima

autorizzata.

  4. Le disposizioni dettagliate a garanzia di condizioni uniformi ai

fini dell'attuazione del comma  3  sono  adottate  dalla  Commissione

europea.

  5. Il comma 1 si applica a decorrere dalla data di recepimento o di

applicazione delle necessarie modifiche alle norme di cui al comma  2

e dopo l'adozione delle disposizioni di cui al comma 4, a seconda del

caso.»;

    f) l'art. 9 e' sostituito dal seguente:

  «Art. 9 - 1. Allo scopo di migliorare l'efficienza  energetica,  in

particolare per quanto riguarda le  prestazioni  aerodinamiche  delle

cabine,  nonche'  la  sicurezza  stradale,  i  veicoli  o  i  veicoli

combinati rispondenti ai requisiti, di cui al comma 2, e conformi  al

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  28  aprile

2008  e  successive  modificazioni,  possono  superare  le  lunghezze

massime di cui all'allegato I, punto  1.1,  purche'  la  loro  cabina

fornisca   prestazioni   aerodinamiche,   efficienza   energetica   e

prestazioni di sicurezza superiori. I veicoli o i  veicoli  combinati

equipaggiati di tali cabine devono essere  conformi  all'allegato  I,

punto 1.5,  e  i  superamenti  della  lunghezza  massima  non  devono

comportare un aumento della capacita' di carico di tali veicoli.

  2. Prima dell'immissione sul mercato, i veicoli di cui al  comma  1

sono omologati ai sensi delle norme in materia  di  omologazione,  di

cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  28

aprile 2008 e successive modificazioni.

  3. Il comma 1 si applica a decorrere da tre anni dopo  la  data  di

recepimento  o  di  applicazione  delle  necessarie  modifiche  degli

strumenti di cui al comma 2, a seconda del caso.»;

    g) dopo l'art. 10, sono inseriti i seguenti:

  «Art.  10-bis  -  1.  Il  peso  massimo  autorizzato  dei   veicoli

alimentati  con   combustibili   alternativi   e'   quello   indicato

all'allegato I, punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.4. I  veicoli  alimentati  con

combustibili alternativi devono rispettare anche  i  limiti  di  peso

massimo autorizzato per asse di cui all'allegato I, punto 3. Il  peso

aggiuntivo necessario  per  i  veicoli  alimentati  con  combustibili

alternativi e' definito  in  base  alla  documentazione  fornita  dal

fabbricante al momento  dell'omologazione  del  veicolo  interessato.

Tale peso aggiuntivo e'  indicato  nella  prova  ufficiale  richiesta

conformemente all'art. 6.

  Art. 10-ter - 1. La lunghezza massima, di cui all'allegato I, punto

1.1, ove applicabile in funzione dell'art. 9, comma 1, e la  distanza

massima, di cui all'allegato I, punto 1.6, possono essere superate di

15 cm. per  i  veicoli  o  i  veicoli  combinati  che  effettuino  un

trasporto di container di 45 piedi di lunghezza o di casse mobili  di

45 piedi di lunghezza, vuoti o carichi, purche' il trasporto stradale

del  container  o  della  cassa  mobile  in  questione   rientri   in

un'operazione di trasporto intermodale.

  Art. 10-quater - 1. Entro  il  27  maggio  2021,  con  decreto  del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentito  il  Ministro

dell'interno ed il Ministro dello sviluppo economico,  sono  adottate

le misure specifiche per identificare e controllare  i  veicoli  o  i

veicoli combinati in circolazione che possono aver superato  il  peso

massimo autorizzato, al fine  di  assicurare  la  conformita'  con  i

requisiti del presente decreto. Tali  misure  possono  consistere  in

sistemi automatici  collocati  sulle  infrastrutture  stradali  o  in

apparecchiature  di  pesatura  installate  a  bordo  dei  veicoli  in

conformita' al comma 4. L'installazione di apparecchiature  di  bordo

di  pesatura  non  riguarda  i  veicoli   o   i   veicoli   combinati

immatricolati  in  un  altro  Stato  membro.  I  sistemi   automatici

impiegati  per  constatare  le  violazioni  al  presente  decreto  ed

irrogare  le  sanzioni,  devono  essere  certificati.  Se  i  sistemi

automatici sono usati esclusivamente a fini di  identificazione,  non

e' necessario che siano certificati.

  2. Per  ogni  anno  civile,  sono  svolti  un  numero  adeguato  di

controlli  del  peso  dei  veicoli  o  dei   veicoli   combinati   in

circolazione, proporzionato al numero totale di  veicoli  ispezionati

ogni anno a livello nazionale.

  3. Le informazioni sulle violazioni e sulle  sanzioni  connesse  al

presente articolo sono scambiate con gli altri Stati membri, ai sensi

dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo

e del Consiglio.

  4. Le apparecchiature di pesatura installate a  bordo,  di  cui  al

comma   1,   devono   essere   precise   e   affidabili,   pienamente

interoperabili e compatibili con tutti i tipi di veicoli, al fine  di

consentire la  comunicazione,  in  qualsiasi  momento,  dei  dati  di

pesatura da un veicolo in movimento alle autorita'  competenti  cosi'

come al suo conducente. Tale comunicazione e'  effettuata  attraverso

l'interfaccia definita dalle norme CEN DSRC EN 12253,  EN  12795,  EN

12834, EN 13372 e ISO 14906. Inoltre, tale  comunicazione  garantisce

che  le  autorita'  competenti   possano   comunicare   e   scambiare

informazioni allo stesso modo con i veicoli  e  i  veicoli  combinati

immatricolati in qualsiasi  altro  Stato  membro  che  utilizzano  le

apparecchiature  di  pesatura  installate  a  bordo.  Ai  fini  della

compatibilita' con qualsiasi tipo di veicolo, i sistemi di bordo  dei

veicoli a motore devono avere la capacita' di ricevere e  trattare  i

dati  trasmessi  da  qualsiasi  tipo  di  rimorchio  o  semirimorchio

agganciato al veicolo a motore.

  Art. 10-quinquies - 1. Per il trasporto di container e casse mobili

lo speditore consegna al vettore a cui  affida  il  trasporto  di  un

container o di una cassa mobile una dichiarazione indicante  il  peso

del container o della cassa  mobile  trasportati,  e  il  vettore  e'

tenuto a fornire  l'accesso  a  tutta  la  documentazione  pertinente

fornita dallo speditore su richiesta  dei  funzionari  incaricati  al

controllo del rispetto della masse di circolazione  per  la  verifica

dell'eventuale sovraccarico.

  2. Con ulteriore decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei

trasporti sono disciplinate le modalita' di attuazione degli obblighi

di cui al comma 1 ed in particolare sono individuati  gli  schemi  di

documentazione e le informazioni minime ivi contenute.

  Art 10-sexies - 1. Le informazioni necessarie per quanto  riguarda:

a) il numero di  controlli  effettuati  durante  i  due  anni  civili

precedenti, e b) il numero di  veicoli  o  di  veicoli  combinati  in

sovraccarico che sono stati individuati sono trasmesse dal  Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti  alla  Commissione  europea  con

cadenza biennale e al piu' tardi  entro  il  30  settembre  dell'anno

successivo a quello in cui si e'  concluso  il  biennio  interessato.

Tali informazioni possono formare parte delle informazioni presentate

ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento

europeo e del Consiglio.»;

    h) l'Allegato I e' sostituito dall'allegato al presente decreto.

 

                               Art. 2

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 6 aprile 2017

 

                                                  Il Ministro: Delrio

 

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2017

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,

reg. n. 1, foglio n. 1805

 

ALLEGATO